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[1]L'autorita' competente a convocare il Consiglio di disciplina invita gli ufficiali designati a dichiarare se trovinsi in casi di incompatibilita' previsti dal precedente articolo.

[2]Sostituiti gli incompatibili, gli infermi, o impediti, con ufficiali dello stesso grado che li seguano immediatamente in anzianita', l'autorita' stessa porta a conoscenza dell'ufficiale sottoposto a Consiglio di disciplina la composizione di questo e l'ufficiale puo' una volta ricusare uno dei componenti senza indicarne il motivo.

[3]Sostituito tale componente e costituito definitivamente il Consiglio, l'autorita' predetta procede alla sua convocazione.

Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 1 maggio 1930

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-03-11;397~art84 · fonte del testo