Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 maggio 1930 al 7 settembre 1931. Leggi il testo vigente →
[1]((L'autorita' competente a convocare il Consiglio di disciplina invita gli ufficiali designati a dichiarare se si trovino in casi di incompatibilita' previsti dal precedente articolo, procedendo, ove il caso lo richieda, a tutte le necessarie sostituzioni con ufficiali dello stesso grado che li seguano immediatamente in anzianita'.
[2]Il Consiglio di disciplina si riunira' nel luogo che verra' designato dall'autorita' che lo ha formato e convocato)).
Testo in vigore dal 1 maggio 1930 al 7 settembre 1931
