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[1]((L'autorita' competente a formare e convocare il Consiglio di disciplina, invita gli ufficiali designati a dichiarare se si trovino in casi di incompatibilita' previsti dal precedente articolo, procedendo, ove necessario, alle sostituzioni con ufficiali dello stesso grado inscritti nelle liste seguendo il turno di anzianita'.
[2]Ove si formino nello stesso tempo piu' Consigli di disciplina si procedera' alle sostituzioni necessarie con gli ufficiali dello stesso grado rimasti disponibili nelle liste dopo le designazioni avvenute e seguendo il turno di' anzianita'.
[3]Il Consiglio di disciplina si riunira' nel luogo che verra' designato dall'autorita' che lo ha formato e convocato)).
Testo in vigore dal 7 settembre 1931 al 1 maggio 1954
