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[1]Il presidente e i membri del Consiglio, a mezzo del presidente, dopo la lettura degli atti possono, astenendosi da ogni apprezzamento, chiedere all'ufficiale i chiarimenti che ritengono necessari sui fatti addebitatigli.

[2]L'ufficiale sottoposto a Consiglio e quello che lo assiste non sono ammessi a fare nuove istanze ne' ad esibire e chiedere produzione di nuovi documenti, ma possono esporre ragioni a difesa, le quali debbono anche risultare da un esposto scritto e firmato dall'ufficiale e dall'assistente, e che il presidente allega agli atti, dopo avervi apposto firma, bollo e data, ed averne fatto fare menzione nel verbale, e con postilla da lui firmata, datata e bollata in calce all'indice.

Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 1 maggio 1930

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urn:nir:stato:legge:1926-03-11;397~art91 · fonte del testo