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[1]((Il presidente e i membri del Consiglio a mezzo del presidente, astenendosi dal fare apprezzamenti, potranno chiedere all'ufficiale i necessari chiarimenti sui fatti a lui addebitati.
[2]L'ufficiale sottoposto a Consiglio non e' ammesso a nuove istanze, ne' ad esibire o chiedere produzione di nuovi documenti, ma potra' esporre ragioni a difesa, le quali dovranno, in tal caso, risultare da un sunto scritto, da lui stesso compilato e firmato seduta stante, e che il presidente allega agli atti facendone menzione nel verbale)).
Testo in vigore dal 1 maggio 1930 al 1 maggio 1954
