Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 maggio 1954 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 10 aprile 1954, n. 113.
Abrogato dal 1 maggio 1954
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Provvedimento abrogato dalla l. 10 aprile 1954, n. 113.
Abrogato dal 1 maggio 1954
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 1 maggio 1930 al 1 maggio 1954. 81 parole tolte, 9 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Il presidente e i membri del Consiglio a mezzo del presidente, astenendosi dal fare apprezzamenti, potranno chiedere all'ufficiale i necessari chiarimenti sui fatti a lui addebitati.
tolto: L'ufficiale sottoposto a Consiglio non e' ammesso a nuove istanze, ne' ad esibire o chiedere produzione di nuovi documenti, ma potra' esporre ragioni a difesa, le quali dovranno, in tal caso, risultare da un sunto scritto, da lui stesso compilato e firmato seduta stante, e che il presidente allega agli atti facendone menzione nel verbale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 10 APRILE 1954, N. 113
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1926-03-11;397~art91 · fonte del testo