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[1]All'ufficiale in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza e all'indennita' speciale spettante ai sensi dell'art. 68, la seguente indennita' annua lorda, non riversibile:
[2]subalterni......................... L. 40.000 capitani e gradi corrispondenti.............. L. 50.000 maggiori e gradi corrispondenti.............. L. 60.000 tenenti colonnelli e gradi corrispondenti......... L. 70.000 colonnelli e gradi corrispondenti............. L. 90.000 generali di brigata e gradi corrispondenti........ L. 120.000 generali di divisione e gradi corrispondenti....... L. 140.000 generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti..... L. 160.090 generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti, designati d'armata.................... L. 180.000 L'indennita' e' corrisposta in relazione al grado rivestito dall'ufficiale all'atto della cessazione dal servizio permanente. Qualora l'ammontare complessivo del trattamento di quiescenza, dell'indennita' speciale e dell'indennita' di ausiliaria superi il totale degli assegni spettanti, a titolo di stipendio, di indennita' militare, di assegno integratore, di indennita' sostitutiva della razione viveri e di carovita, e per gli ufficiali dell'Aeronautica anche a titolo di indennita' di volo, all'ufficiale celibe in servizio permanente dello stesso ruolo e di grado eguale a quello rivestito dall'ufficiale in ausiliaria all'atto della cessazione dal servizio permanente, l'indennita' di ausiliaria, e' ridotta, fino a far corrispondere l'ammontare stesso al totale suddetto.
Testo in vigore dal 29 aprile 1954 al 15 giugno 1986
