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All'ufficiale in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennita' annua lorda, non reversibile, pari all'80 per cento della differenza tra il trattamento di quiescenza percepito ed il trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio dello stesso ruolo, e con anzianita' di servizio corrispondente a quella posseduta dall'ufficiale all'atto del collocamento in ausiliaria. Per il calcolo della predetta differenza non si tiene conto dell'indennita' integrativa speciale e della quota di aggiunta di famiglia. 13 14 Qualora l'ammontare complessivo del trattamento di quiescenza, dell'indennita' speciale e dell'indennita' di ausiliaria superi il totale degli assegni spettanti, a titolo di stipendio, di indennita' militare, di assegno integratore, di indennita' sostitutiva della razione viveri e di carovita, e per gli ufficiali dell'Aeronautica anche a titolo di indennita' di volo, all'ufficiale celibe in servizio permanente dello stesso ruolo e di grado eguale a quello rivestito dall'ufficiale in ausiliaria all'atto della cessazione dal servizio permanente, l'indennita' di ausiliaria, e' ridotta, fino a far corrispondere l'ammontare stesso al totale suddetto.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 19 maggio 1986, n. 224
13La L. 19 maggio 1986, n. 224 ha disposto (con l'art. 44, comma 2) che le presenti modifiche "hanno decorrenza dal 1 gennaio 1985 e si applicano solo agli ufficiali collocati in ausiliaria dopo detta data e, a domanda, agli ufficiali gia' in ausiliaria che, al 1 gennaio 1985, abbiano maturato una permanenza in ausiliaria inferiore a cinque anni. La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge."
L. 27 dicembre 1990, n. 404
14La L. 27 dicembre 1990, n. 404 ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che "Il primo e il secondo comma dell'articolo 67 della legge 10 aprile 1954, n. 113, come sostituiti dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 44 della legge 19 maggio 1986, n. 224, sono cosi' interpretati: a) il trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio inteso come comprensivo di tutte le maggiorazioni e di tutte le indennita'; b) per il calcolo delle predette differenze non si tiene conto, oltre che della indennita' integrativa speciale e della quota di aggiunta di famiglia, anche: 1) dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2, primo comma, della legge 24 maggio 1970, n. 336; 2) dall'eventuale pensione privilegiata; 3) delle maggiorazioni delle indennita' che costituiscono trattamento economico aggiuntivo; 4) degli aumenti periodici di cui all'articolo 13 della legge 10 dicembre 1973 n. 804, e all'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224; 5) delle quote aggiuntive previste dall'articolo 161 della legge 11 luglio 1980, n. 312."
Testo in vigore dal 29 dicembre 1990 al 21 agosto 1999
