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((All'ufficiale in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennita' annua lorda, non reversibile, pari all'80 per cento della differenza tra il trattamento di quiescenza percepito ed il trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio dello stesso ruolo, e con anzianita' di servizio corrispondente a quella posseduta dall'ufficiale all'atto del collocamento in ausiliaria. Per il calcolo della predetta differenza non si tiene conto dell'indennita' integrativa speciale e della quota di aggiunta di famiglia)). 13 Qualora l'ammontare complessivo del trattamento di quiescenza, dell'indennita' speciale e dell'indennita' di ausiliaria superi il totale degli assegni spettanti, a titolo di stipendio, di indennita' militare, di assegno integratore, di indennita' sostitutiva della razione viveri e di carovita, e per gli ufficiali dell'Aeronautica anche a titolo di indennita' di volo, all'ufficiale celibe in servizio permanente dello stesso ruolo e di grado eguale a quello rivestito dall'ufficiale in ausiliaria all'atto della cessazione dal servizio permanente, l'indennita' di ausiliaria, e' ridotta, fino a far corrispondere l'ammontare stesso al totale suddetto.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 19 maggio 1986, n. 224

13

La L. 19 maggio 1986, n. 224 ha disposto (con l'art. 44, comma 2) che le presenti modifiche "hanno decorrenza dal 1 gennaio 1985 e si applicano solo agli ufficiali collocati in ausiliaria dopo detta data e, a domanda, agli ufficiali gia' in ausiliaria che, al 1 gennaio 1985, abbiano maturato una permanenza in ausiliaria inferiore a cinque anni. La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge."

Testo in vigore dal 15 giugno 1986 al 29 dicembre 1990

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 giugno 1986

Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 1954 al 15 giugno 1986. 99 parole tolte, 64 parole aggiunte in 2 capoversi.

All'ufficiale in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza tolto: e all'indennita' speciale spettante ai sensi dell'art. 68, la seguenteaggiunto: , una indennita' annua lorda, non tolto: riversibile:

tolto: subalterni......................... L. 40.000 capitani e gradi corrispondenti.............. L. 50.000 maggiori e gradi corrispondenti.............. L. 60.000 tenenti colonnelli e gradi corrispondenti......... L. 70.000 colonnelli e gradi corrispondenti............. L. 90.000 generali di brigata e gradi corrispondenti........ L. 120.000 generali di divisione e gradi corrispondenti....... L. 140.000 generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti..... L. 160.090 generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti, designati d'armata.................... L. 180.000 L'indennita' e' corrisposta in relazione al grado rivestito dall'ufficiale all'atto della cessazione dal servizio permanente aggiunto: reversibile, pari all'80 per cento della differenza tra il trattamento di quiescenza percepito ed il trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio dello stesso ruolo, e con anzianita' di servizio corrispondente a quella posseduta dall'ufficiale all'atto del collocamento in ausiliaria. Per il calcolo della predetta differenza non si tiene conto dell'indennita' integrativa speciale e della quota di aggiunta di famiglia. Qualora l'ammontare complessivo del trattamento di quiescenza, dell'indennita' speciale e dell'indennita' di ausiliaria …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 19 maggio 1986, n. 224

    La L. 19 maggio 1986, n. 224 ha disposto (con l'art. 44, comma 2) che le presenti modifiche "hanno decorrenza dal 1 gennaio 1985 e si applicano solo agli ufficiali collocati in ausiliaria dopo detta data e, a domanda, agli ufficiali gia' in ausiliaria che, al 1 gennaio 1985, abbiano maturato una permanenza in ausiliaria inferiore a cinque anni. La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1954-04-10;113~art67 · fonte del testo