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In materia di stato dei sottufficiali della Guardia di finanza si applicano le disposizioni sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito (Arma dei carabinieri) contenute nella legge 31 luglio 1954, n. 599, eccettuate quelle contenute negli articoli dal 57 al 59, con le modificazioni di cui agli articoli seguenti. Alle tabelle A e B annesse alla legge 31 luglio 1954, n. 599 sono sostituite, per i sottufficiali della Guardia di finanza, le tabelle A e B annesse alla presente legge.
Testo in vigore dal 3 maggio 1957 al 14 settembre 1961
