La concessione di concorsi o sussidi dello Stato per l'esecuzione delle opere pubbliche di interesse di Enti locali, indicate nei successivi articoli, e' fatta mediante la corresponsione di contributi costanti per trentacinque anni nella misura fissata per ciascuna categoria di opere. Gli Enti locali dell'Italia meridionale ed insulare possono chiedere, in sostituzione delle norme della presente legge, l'applicazione delle disposizioni legislative particolari per tali regioni, che attribuiscono un trattamento di maggior favore anche se ne e' cessata l'applicazione per essersi esauriti gli stanziamenti relativi. A questo fine negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, successivi all'esercizio finanziario 1949-50, sara' provveduto ai rispettivi stanziamenti.

Testo vigente dal 3 settembre 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-08-03;589~art1 · fonte del testo