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Gli operai dello Stato assumono la qualifica professionale in base ai mestieri previsti da apposita tabella da emanare con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio del Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro. Essi sono classificati come segue: Capi operai (coefficiente 193): Operai che sovraintendono alle lavorazioni nei settori cui sono assegnati, disponendo l'appropriato impiego degli operai, del materiale e delle attrezzature relative; 1ª categoria: specializzati (coefficiente 167): Operai addetti a mansioni per le quali e' richiesto il piu' elevato grado di perfezionamento nella qualifica professionale del mestiere; 2ª categoria: qualificati (coefficiente 157): Operai addetti a mansioni che richiedono una specifica capacita' nella qualifica professionale di mestiere; 3ª categoria: comuni (coefficiente 151): Operai addetti a mansioni che richiedono una normale capacita' nella qualifica professionale di mestiere; operai di controllo; 4ª categoria: manovali (coefficiente 148): Operai che compiono lavori prevalentemente di trasporto di materiali o di pulizia, o lavori per i quali non e' richiesta alcuna capacita' specifica; 5ª categoria (coefficiente 139):

  • A)((LETTERA ABROGATA DALLA L. 28 MARZO 1962, N. 143)); 1
  • B)Operaie addette a lavori generici tipicamente femminili; 6ª categoria: apprendisti (coefficiente 125): Operai che prestano la propria opera per conseguire una qualificazione professionale.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 28 marzo 1962, n. 143

1

La L. 28 marzo 1962, n. 143 ha disposto (con l'art. 27) che la presente legge ha effetto dal 10 luglio 1961. Ha inoltre disposto (con l'art. 21, commi 1 e 2) che "Il personale inquadrato alla data di entrata in vigore della presente legge nelle categorie di cui all'articolo 2 della legge 5 marzo 1961, n. 90, e' inquadrato nelle categorie di cui alla tabella C annessa alla presente legge in base al seguente quadro di equiparazione: Capi operai Categoria capi operai 1ª categoria (operai spe- Categoria operai specializ- cializzati) zati 2ª categoria (operai quali- Categoria operai qualificati ficati) e primi verificatori 3ª categoria- (operai comu- Categoria operai comuni ni e operai di controllo) di 1ª classe e verificato- ri 5ª categoria (operaie ad- Categoria operai comuni. dette alla lavorazione del tabacco e all'impac chettamento del sale) Gli operai comuni e gli operai di controllo inquadrati alla data di entrata in vigore della presente legge nella 3ª categoria di cui all'articolo 2 della legge 5 marzo 1961, n. 90, assumono, rispettivamente, nella nuova categoria, la qualifica di operai comuni di 1ª classe e di verificatori; gli operai inquadrati nella 2ª categoria assumono la qualifica di operai qualificati".

Testo in vigore dal 2 maggio 1962 al 14 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1961-03-05;90~art2 · fonte su Normattiva