Salvo che non sia diversamente stabilito nella presente legge, si applicano in materia disciplinare le disposizioni contenute nel titolo VII del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Testo vigente dal 14 marzo 1961

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 248/1987

    Questione inammissibile
    6 luglio 1987

    Sono inammissibili - in quanto identiche per argomenti, profili e parametri ad altre gia` decise con pronuncia di inammissibilita` - le questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 57 d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761; 85 d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; 66, lett. a, d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229; 41 l. 5 marzo 1961, n. 90, sollevate in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 97 Cost.). - S. n. 270/1986.

    Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 35 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1961-03-05;90~art41 · fonte su Normattiva