Art. 136
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 marzo 1963 al 21 dicembre 1967. Leggi il testo vigente →
Ai militari di truppa del Corpo in servizio continuativo e' esteso l'obbligo della iscrizione all'Opera di previdenza per i personali civili e militari dello Stato e per i loro superstiti, incorporata nell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, previsto dall'articolo 2 del testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619 e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini della applicazione della legge 19 gennaio 1942 e successive disposizioni modificative ed integrative. I vicebrigadieri ed i militari di truppa in servizio continuativo possono contrarre mutui quinquennali con l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, verso cessione di quote dello stipendio o paga non superiori al quinto e con l'osservanza delle norme stabilite dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 e successive disposizioni modificative ed integrative. A tal fine lo stipendio o paga frutti dal detto personale viene assoggettato al contributo dello 0,50 per cento di cui all'articolo 11 della legge 8 aprile 1952, n. 212 e successive modifiche. L'iscrizione disposta dal primo comma ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 12 marzo 1963 al 21 dicembre 1967
