Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato
Art. 113 — Mancanze punibili con la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio da uno a dieci giorni
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Il personale incorre nella sospensione dal servizio con privazione dello stipendio da uno a dieci giorni:
- a)per particolare gravita' o per recidiva, entro un anno dalla punizione, nelle mancanze previste nel precedente articolo;
- b)per simulazione di malattia o di altri impedimenti ad assolvere gli obblighi di servizio;
- c)per ubriachezza constatata all'atto della presentazione in servizio oppure nel disimpegno di attribuzioni non interessanti la sicurezza dell'esercizio;
- d)per contravvenzione al disposto dell'art. 51;
- e)per assenza arbitraria di durata superiore ai due giorni e fino a dieci;
- f)per ingiustificato ritardo a trasferirsi dove fu ordinato dai superiori, quando il ritardo non superi i dieci giorni;
- g)per aver rivolto ingiurie od accuse infondate contro superiori, colleghi o inferiori;
- h)in genere, per negligenza oppure per inosservanza di leggi o regolamenti o degli obblighi di servizio che abbiano recato pregiudizio al servizio stesso, alla regolarita', dell'esercizio o agli interessi dell'Azienda. o vantaggio per se' o per terzi. Le mancanze commesse dal personale, direttivo sono punite con la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio da undici a trenta giorni.
Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010
