Art. 114 — Mancanze punibili con la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio da undici a trenta giorni
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Il personale incorre nella sospensione dal servizio con privazione dello stipendio da undici a trenta giorni:
- a)per particolare gravita' o recidiva, entro un anno dalla punizione, nelle mancanze previste nel precedente articolo;
- b)per rifiuto di testimonianza oppure per testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari;
- c)per rifiuto di eseguire ordini concernenti obblighi di servizio;
- d)per contravvenzione alle leggi o ai regolamenti in materia di imposte di consumo, dogana, poste, monopoli, sanita' pubblica, commesse in occasione del servizio;
- e)per avere commesso, in servizio, atti dai quali sia derivato vantaggio per se' e danno per l'Azienda;
- f)per inosservanza di leggi o regolamenti che avrebbe potuto recare pregiudizio all'esercizio e danno all'Azienda ed alle persone, anche se l'evento non si e verificato;
- g)per rifiuto, da parte del personale dei treni, ovvero addetto al ricevimento, alla manipolazione ed alla custodia dei bagagli, merci, valori o generi di magazzino, o anche alla lavorazione e manipolazione di materiali, di assoggettarsi a visite personali disposte per giustificato motivo, considerando, per rifiuto, anche il tentativo di sottrarsi alla visita stessa. ((h) per alterchi con vie di fatto nei locali della Azienda)) Le mancanze commesse dal personale direttivo sono punite con la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio da trentuno a sessanta giorni.
Testo in vigore dal 19 marzo 1974 al 16 dicembre 2010
