Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato
Art. 116 — Mancanze punibili con la retrocessione
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Il personale incorre nella retrocessione:
- a)per recidiva, entro un anno dalla punizione, nelle mancanze previste nel precedente articolo;
- b)per grave abuso di fiducia;
- c)per abituale negligenza oppure per abituale inosservanza di leggi o regolamenti nell'adempimento del servizio;
- d)per comportamento che produca interruzione o turbamento nella regolarita' o nella continuita' del servizio e per volontario abbandono del servizio medesimo, salvo restando quanto disposto dall'art. 4 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, in ordine alla tutela degli interessi collettivi ed individuali dei dipendenti;
- e)in genere, per qualsiasi fatto grave che, comunque, dimostri incapacita' ad esercitare degnamente le funzioni del proprio ufficio. Le mancanze commesse dal personale direttivo sono punite con la revoca dall'impiego.
Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010
