Art. 126 — Consiglio di disciplina Sede - Composizione - Competenza
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Presso la Direzione generale delle ferrovie dello Stato e' istituito un Consiglio di disciplina composto di un funzionario direttivo con qualifica di direttore centrale di 1ª classe o direttore centrale, che lo presiede, e di quattro funzionari direttivi di qualifica non inferiore a quella di ispettore capo superiore. Il Consiglio di disciplina e' competente ad esprimere parere:
- a)nei procedimenti disciplinari instaurati a carico del personale direttivo per mancanze punibili con la sanzione della sospensione dal servizio con privazione dello stipendio o altra piu' grave e nei procedimenti a carico del restante personale per mancanze punibili con la sanzione della retrocessione o altra piu' grave;
- b)sui ricorsi contro i provvedimenti disciplinari i quali, ai sensi della presente legge, siano stati irrogati senza il preventivo suo parere, fatta eccezione per le mancanze punibili con il rimprovero scritto, la multa, e la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio fino a 10 giorni. Per il personale direttivo con qualifica di ispettore capo e con qualifiche superiori, le funzioni del Consiglio di disciplina sono esercitate dal Consiglio di amministrazione con la stessa procedura di cui agli articoli seguenti. Le deliberazioni difformi dal parere del Consiglio di disciplina devono essere motivate.
Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 26 agosto 1967
