Art. 126 — Consiglio di disciplina Sede - Composizione - Competenza
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Presso la Direzione generale delle ferrovie dello Stato e' istituito un Consiglio di disciplina composto di un funzionario direttivo con qualifica di direttore centrale di prima classe o direttore centrale, che lo presiede, di sette funzionari direttivi di qualifica non inferiore a quella di ispettore capo superiore, nonche' di tre rappresentanti del personale per ciascuna delle categorie di cui al primo comma dell'articolo 1 della presente legge, scelti dal Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile su proposta delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale e unitario, maggiormente rappresentative. Ciascuna organizzazione sindacale indica all'uopo non piu' di tre nominativi per ciascuna categoria di personale. La rappresentativita' e' desunta dai risultati delle ultime elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nel Consiglio di amministrazione. Alle sedute partecipano, di volta in volta, soltanto i rappresentanti appartenenti alla categoria cui appartiene il dipendente sottoposto al procedimento. I membri rappresentanti del personale devono rivestire:
- a)per il personale direttivo, una qualifica non inferiore a quella di ispettore capo;
- b)per il personale degli uffici, una qualifica non inferiore a segretario ed equiparata;
- c)per il personale dell'esercizio, una qualifica non inferiore a capo stazione od equiparata.9 Nel caso in cui uno o piu' rappresentanti del personale siano dipendenti della persona sottoposta a procedimento disciplinare, tali rappresentanti sono sostituiti dal rappresentante designato dalla rispettiva organizzazione per la categoria del personale direttivo. Nel caso in cui la sostituzione non sia possibile i rappresentanti del personale che dovrebbero essere sostituiti devono temporaneamente allontanarsi dalla adunanza. Il Consiglio di disciplina e' competente ad esprimere parere:
- a)nei procedimenti disciplinari instaurati a carico del personale direttivo per mancanze punibili con la sanzione della sospensione dal servizio con privazione dello stipendio o altra piu' grave e nei procedimenti a carico del restante personale per mancanze punibili con la sanzione della retrocessione o altra piu' grave;
- b)sui ricorsi contro i provvedimenti disciplinari i quali, ai sensi della presente legge, siano stati irrogati senza il preventivo suo parere, fatta eccezione per le mancanze punibili con il rimprovero scritto, la multa, e la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio fino a 10 giorni. Per il personale direttivo con qualifica di ispettore capo e con qualifiche superiori, le funzioni del Consiglio di disciplina sono esercitate dal Consiglio di amministrazione con la stessa procedura di cui agli articoli seguenti. Le deliberazioni difformi dal parere del Consiglio di disciplina devono essere motivate. ((Presso ogni direzione compartimentale delle ferrovie dello Stato e' costituita una commissione di disciplina compartimentale per il procedimento di cui al successivo articolo 131, qualora il procedimento stesso riguardi dipendenti in servizio nelle circoscrizioni compartimentali, con esclusione del personale dirigente e dei profili professionali del settore uffici: di ispettore capo superiore ruolo esaurimento, ispettore capo ruolo esaurimento, ispettore capo aggiunto, ispettore principale ed ispettore. Con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, sara' definita la composizione della commissione di disciplina compartimentale di cui al precedente comma.))17
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077
9Il D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077 ha disposto (con l'art. 153, comma 2) che "il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 luglio 1970".
L. 8 agosto 1980, n. 437
17La L. 8 agosto 1980, n. 437 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Nell'articolo 126 della legge 26 marzo 1958, n. 425, come modificato dall'articolo 24 della legge 27 luglio 1967, n. 668, sono soppressi tutti i riferimenti relativi alla partecipazione dei rappresentanti del personale nel consiglio di disciplina".
Testo in vigore dal 3 settembre 1980 al 29 luglio 1984
