Art. 126 — Consiglio di disciplina Sede - Composizione - Competenza
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((Presso la Direzione generale delle ferrovie dello Stato e' istituito un Consiglio di disciplina composto di un funzionario direttivo con qualifica di direttore centrale di prima classe o direttore centrale, che lo presiede, di sette funzionari direttivi di qualifica non inferiore a quella di ispettore capo superiore, nonche' di tre rappresentanti del personale per ciascuna delle categorie di cui al primo comma dell'articolo 1 della presente legge, scelti dal Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile su proposta delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale e unitario, maggiormente rappresentative. Ciascuna organizzazione sindacale indica all'uopo non piu' di tre nominativi per ciascuna categoria di personale. La rappresentativita' e' desunta dai risultati delle ultime elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nel Consiglio di amministrazione. Alle sedute partecipano, di volta in volta, soltanto i rappresentanti appartenenti alla categoria cui appartiene il dipendente sottoposto al procedimento. I membri rappresentanti del personale devono rivestire:
- a)per il personale direttivo, una qualifica non inferiore a quella di ispettore capo;
- b)per il personale degli uffici, una qualifica non inferiore a quella di segretario capo o equiparata;
- c)per il personale dell'esercizio, una qualifica non inferiore a quella di capo stazione principale o equiparata. Nel caso in cui uno o piu' rappresentanti del personale siano dipendenti della persona sottoposta a procedimento disciplinare, tali rappresentanti sono sostituiti dal rappresentante designato dalla rispettiva organizzazione per la categoria del personale direttivo. Nel caso in cui la sostituzione non sia possibile i rappresentanti del personale che dovrebbero essere sostituiti devono temporaneamente allontanarsi dalla adunanza)). Il Consiglio di disciplina e' competente ad esprimere parere:
- a)nei procedimenti disciplinari instaurati a carico del personale direttivo per mancanze punibili con la sanzione della sospensione dal servizio con privazione dello stipendio o altra piu' grave e nei procedimenti a carico del restante personale per mancanze punibili con la sanzione della retrocessione o altra piu' grave;
- b)sui ricorsi contro i provvedimenti disciplinari i quali, ai sensi della presente legge, siano stati irrogati senza il preventivo suo parere, fatta eccezione per le mancanze punibili con il rimprovero scritto, la multa, e la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio fino a 10 giorni. Per il personale direttivo con qualifica di ispettore capo e con qualifiche superiori, le funzioni del Consiglio di disciplina sono esercitate dal Consiglio di amministrazione con la stessa procedura di cui agli articoli seguenti. Le deliberazioni difformi dal parere del Consiglio di disciplina devono essere motivate.
Testo in vigore dal 26 agosto 1967 al 8 gennaio 1971
