Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato

Art. 128 — Procedimento per le mancanze punibili con il rimprovero scritto e con la multa

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Le sanzioni per le mancanze punibili col rimprovero scritto e con la multa sono inflitte, senza l'osservanza di particolari formalita', dopo l'accertamento dei fatti, previa contestazione degli addebiti e audizione delle discolpe, da farsi anche oralmente.

Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art128 · fonte del testo