Art. 129 — Instaurazione formale del procedimento disciplinare
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Il procedimento disciplinare, per le mancanze punibili con la riduzione dello stipendio o con sanzioni piu' gravi, non si intende formalmente instaurato se non quando sia stata contestata la mancanza all'incolpato, mediante comunicazione scritta, a meno che l'incolpato stesso non sia, stato sospeso dal servizio in via cautelare, nel quale caso il procedimento si intende instaurato col provvedimento di sospensione. La comunicazione deve specificare i fatti addebitati. Se la mancanza e' punibile con la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio fino a 10 giorni, la comunicazione deve specificare anche la norma dalla quale la mancanza e' contemplata. Se la mancanza e' punibile con una sanzione piu' grave, la specificazione della norma dalla quale la mancanza e' contemplata spetta agli organi di cui e' obbligatorio il parere ai sensi degli articoli 125 e 131. Tutte le comunicazioni, da farsi per iscritto all'inizio, nel corso ed a conclusione del procedimento, hanno luogo mediante consegna di copia conforme dell'atto all'incolpato che ne rilascia ricevuta sull'originale. L'eventuale rifiuto da parte dell'incolpato di ricevere la comunicazione e' fatto constare, agli effetti della decorrenza dei termini, mediante attestazione del funzionario incaricato della consegna. Ove la consegna non sia possibile, la comunicazione e' fatta impiego raccomandato con ricevuta di ritorno.
Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010
