Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato
Art. 132 — Instaurazione del procedimento per le mancanze punibili con la retrocessione, la revoca dall'impiego e la destituzione
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Il procedimento formale per mancanze punibili con la retrocessione, con la revoca dall'impiego o con la destituzione e' instaurato dal direttore centrale o dal direttore compartimentale dal quale dipende l'incolpato, salvo che si tratti di personale direttivo, nel quale caso il procedimento e' instaurato dal direttore generale.
Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010
