Art. 133 — Procedimento per le mancanze previste nell'art. 132
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((In ordine alle mancanze contemplate dal precedente articolo, vengono effettuati, a cura di uno o piu' inquirenti, i necessari accertamenti, nel corso dei quali il personale ha facolta' di farsi assistere da persona di sua fiducia. Terminati gli accertamenti, l'autorita' competente ad instaurare il procedimento formale, se ritiene che si debba procedere, contesta la mancanza all'incolpato e trasmette gli atti al consiglio di disciplina con una relazione che riassume i risultati degli accertamenti, individua i responsabili, indica le prove e gli indizi raccolti, e si esprime sull'attendibilita' di questi)). La comunicazione da farsi all'incolpato deve indicare il luogo e il giorno a decorrere dal quale l'incolpato stesso potra' prendere visione e copia degli atti.
Testo in vigore dal 19 marzo 1974 al 16 dicembre 2010
