Art. 133 — Procedimento per le mancanze previste nell'art. 132
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In ordine alle mancanze contemplate dal precedente articolo, vengono effettuati, a cura di uno o piu' inquirenti, i necessari accertamenti, terminati i quali, la autorita' competente a instaurare il procedimento formale, se ritiene che si debba procedere, contesta la mancanza all'incolpato e trasmette gli atti al Consiglio di disciplina con una relazione che riassume i risultati degli accertamenti, individua i responsabili, indica le prove e gli indizi raccolti, e si esprime sulla attendibilita' di questi. La comunicazione da farsi all'incolpato deve indicare il luogo e il giorno a decorrere dal quale l'incolpato stesso potra' prendere visione e copia degli atti.
Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 19 marzo 1974
