Art. 146 — Sospensione d'ufficio e sospensione cautelare
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Il personale e' sospeso dal servizio con privazione dello stipendio, d'ufficio, quando sia stato colpito da mandato o ordine di cattura, si trovi comunque in stato di arresto o debba espiare pena restrittiva della liberta', personale o interdizione temporanea dai pubblici uffici. La sospensione d'ufficio dura finche' non sia risolta la causa per la quale e' comminata. Il personale, inoltre, puo', in via cautelare, essere sospeso dal servizio con privazione dello stipendio:
- a)quando sia stato citato con mandato di comparizione o sottoposto a giudizio per delitto;
- b)quando la particolare gravita dei fatti lo esiga, nell'interesse dell'azienda, ancorche' sia cessata la causa dell'eventuale sospensione d'ufficio od i fatti stessi non siano perseguibili penalmente.
Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010
