Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato

Art. 25 — Sanzioni disciplinari per il personale in prova

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Le mancanze per le quali sono previste per il personale stabile le seguenti sanzioni: sospensione dal servizio con privazione dello stipendio per il periodo di undici giorni o per un periodo superiore; retrocessione; revoca; destituzione, comportano, per il personale in prova, il licenziamento. Autorita' competente a deliberare, nei casi predetti, il licenziamento e' la stessa che dispone la nomina in prova.

Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 19 marzo 1974

Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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