Art. 25 — Sanzioni disciplinari per il personale in prova
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Le mancanze per le quali sono previste per il personale stabile le seguenti sanzioni: sospensione dal servizio con privazione dello stipendio per il periodo di undici giorni o per un periodo superiore; retrocessione; revoca; destituzione, comportano, per il personale in prova, il licenziamento. Autorita' competente a deliberare, nei casi predetti, il licenziamento e' la stessa che dispone la nomina in prova.
Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 19 marzo 1974
