Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato

Art. 25 — Sanzioni disciplinari per il personale in prova

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 marzo 1974 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

((Le mancanze per le quali sono previste per il personale stabile le seguenti sanzioni: sospensione dal servizio con privazione dello stipendio per il periodo di undici giorni o per un periodo superiore; retrocessione; revoca; destituzione; comportano, per il personale in prova, il licenziamento. Autorita' competente a deliberare, nei casi predetti, il licenziamento, e' il direttore generale. Se le mancanze per le quali, per il personale stabile, e' prevista la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio di durata superiore a giorni dieci, sono connesse con fatti non dolosi di natura professionale, il direttore generale ha facolta' di deliberare il licenziamento, salvo che non ritenga di rinviare l'incolpato al giudizio delle autorita' previste dall'articolo 125. In questo caso, il personale in prova e' punibile con la stessa sanzione comminata per il personale stabile ed e' applicabile altresi' l'articolo 124 (circostanze attenuanti))).

Testo in vigore dal 19 marzo 1974 al 16 dicembre 2010

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 19 marzo 1974

Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 1958 al 19 marzo 1974. 9 parole tolte, 88 parole aggiunte.

… per il periodo di undici giorni o per un periodo superiore; retrocessione; revoca; destituzionetolto: ,aggiunto: ; comportano, per il personale in prova, il licenziamento. Autorita' competente a deliberare, nei casi predetti, il licenziamento tolto: e' la stessa che dispone la nomina in provaaggiunto: , e' il direttore generale. Se le mancanze per le quali, per il personale stabile, e' prevista la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio di durata superiore a giorni dieci, sono connesse con fatti non dolosi di natura professionale, il direttore generale ha facolta' di deliberare il licenziamento, salvo che non ritenga di rinviare l'incolpato al giudizio delle autorita' previste dall'articolo 125. In questo caso, il personale in prova e' punibile con la stessa sanzione comminata per il personale stabile ed e' applicabile altresi' l'articolo 124 (circostanze attenuanti).

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art25 · fonte del testo