Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato

Art. 35 — Responsabilità verso l'Azienda

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Il personale e' tenuto a risarcire all'Azienda i danni derivanti da violazione di obblighi di servizio. Se ha agito per un ordine che era obbligato ad eseguire, va esente da responsabilita', salvo la responsabilita' del superiore che ha impartito l'ordine. Risponde, invece, se ha agito per delega del superiore. Il diritto al risarcimento si estingue col decorso del termine di prescrizione ordinaria previsto dal Codice civile o da altre disposizioni speciali. Rimangono, comunque, ferme le norme di cui all'art. 25 del regio decreto 28 giugno 1912, n. 728.

Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art35 · fonte del testo