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Il personale ha l'obbligo di risiedere nella localita' ove ha sede l'ufficio o l'impianto cui e' assegnato. Tuttavia, per accertate necessita', il personale puo' essere autorizzato, dal direttore centrale o dal direttore compartimentale competente, a risiedere in localita' viciniore, ove cio' sia conciliabile col normale adempimento dei doveri d'ufficio. Il personale e', altresi', obbligato a recarsi in servizio fuori sede, sia all'interno che all'estero, secondo gli ordini ad esso impartiti.

Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 26 agosto 1967

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art45 · fonte del testo