Art. 45 — Obbligo di residenza
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Il personale ha l'obbligo di risiedere nella localita' ove ha sede l'ufficio o l'impianto cui e' assegnato. Tuttavia, per accertate necessita', il personale puo' essere autorizzato, dal direttore centrale o dal direttore compartimentale competente, a risiedere in localita' viciniore, ove cio' sia conciliabile col normale adempimento dei doveri d'ufficio. Il personale e', altresi', obbligato a recarsi in servizio fuori sede, sia all'interno che all'estero, secondo gli ordini ad esso impartiti.
Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 26 agosto 1967
