Art. 45 — Obbligo di residenza
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((Il personale ha l'obbligo di risiedere in localita' che consenta il rispetto dell'orario e l'adempimento delle prestazioni di lavoro. La residenza fissata deve essere comunicata all'Azienda)). Il personale e', altresi', obbligato a recarsi in servizio fuori sede, sia all'interno che all'estero, secondo gli ordini ad esso impartiti.
Testo in vigore dal 15 settembre 1974 al 16 dicembre 2010
