Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 settembre 1974 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

((Il personale ha l'obbligo di risiedere in localita' che consenta il rispetto dell'orario e l'adempimento delle prestazioni di lavoro. La residenza fissata deve essere comunicata all'Azienda)). Il personale e', altresi', obbligato a recarsi in servizio fuori sede, sia all'interno che all'estero, secondo gli ordini ad esso impartiti.

Testo in vigore dal 15 settembre 1974 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 settembre 1974

Confronto con la versione in vigore dal 26 agosto 1967 al 15 settembre 1974. 48 parole tolte, 20 parole aggiunte.

Il personale ha l'obbligo di risiedere tolto: nella localita' ove ha sede l'ufficio o l'impianto cui e' assegnato. Tuttavia, ove cio' sia conciliabile col normale adempimento dei doveri d'ufficio, e' consentito che la residenza sia fissata in localita' viciniore, fermo restando l'obbligo di notifica all'Amministrazione ferroviaria ed il potere di questa di negare il consenso aggiunto: in localita' che consenta il rispetto dell'orario e l'adempimento delle prestazioni di lavoro. La residenza fissata deve essere comunicata all'Azienda. Il personale e', altresi', obbligato a recarsi in servizio fuori sede, sia all'interno che all'estero, secondo gli ordini ad esso impartiti.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art45 · fonte del testo