Art. 45 — Obbligo di residenza
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((Il personale ha l'obbligo di risiedere nella localita' ove ha sede l'ufficio o l'impianto cui e' assegnato. Tuttavia, ove cio' sia conciliabile col normale adempimento dei doveri d'ufficio, e' consentito che la residenza sia fissata in localita' viciniore, fermo restando l'obbligo di notifica all'Amministrazione ferroviaria ed il potere di questa di negare il consenso. Il personale e', altresi', obbligato a recarsi in servizio fuori sede, sia all'interno che all'estero, secondo gli ordini ad esso impartiti)).
Testo in vigore dal 26 agosto 1967 al 15 settembre 1974
