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((Il personale ha l'obbligo di risiedere nella localita' ove ha sede l'ufficio o l'impianto cui e' assegnato. Tuttavia, ove cio' sia conciliabile col normale adempimento dei doveri d'ufficio, e' consentito che la residenza sia fissata in localita' viciniore, fermo restando l'obbligo di notifica all'Amministrazione ferroviaria ed il potere di questa di negare il consenso. Il personale e', altresi', obbligato a recarsi in servizio fuori sede, sia all'interno che all'estero, secondo gli ordini ad esso impartiti)).

Testo in vigore dal 26 agosto 1967 al 15 settembre 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 agosto 1967

Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 1958 al 26 agosto 1967. 21 parole tolte, 26 parole aggiunte.

Il personale ha l'obbligo di risiedere nella localita' ove ha sede l'ufficio o l'impianto cui e' assegnato. Tuttavia, tolto: per accertate necessita', il personale puo' essere autorizzato, dal direttore centrale o dal direttore compartimentale competente, a risiedere in localita' viciniore, ove cio' sia conciliabile col normale adempimento dei doveri d'ufficioaggiunto: , e' consentito che la residenza sia fissata in localita' viciniore, fermo restando l'obbligo di notifica all'Amministrazione ferroviaria ed il potere di questa di negare il consenso. Il personale e', altresi', obbligato a recarsi in servizio fuori sede, sia all'interno che all'estero, secondo gli ordini ad esso impartiti.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art45 · fonte del testo