Art. 85 — Trattamento economico conseguente a promozione
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In caso di promozione viene attribuito, nella nuova qualifica, lo stipendio di importo immediatamente superiore a quello spettante al momento dell'avanzamento. Ai dipendenti promossi il tempo decorso dall'ultimo aumento di stipendio nella qualifica di provenienza e' da computarsi nella nuova qualifica ai soli fini del conferimento dello stipendio piu' favorevole rispetto a quello che si sarebbe determinato per normale progressione nella qualifica di provenienza, salvo a tener conto degli eventuali prolungamenti di cui al precedente art. 60.
Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010
