Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato

Art. 96 — Scadenza dell'aspettativa per motivi di salute

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Il personale collocato in aspettativa per motivi di salute deve essere sottoposto, alla scadenza della, medesima, a nuovo accertamento sanitario nei modi previsti nell'art. 93, e, se riconosciuto idoneo, ha l'obbligo di riprendere servizio nel termine stabilito dalla Azienda, Scaduto il periodo massimo previsto dall'art. 92 - ove perduri lo stato di inabilita' e l'Azienda non ritenga di far uso della facolta' prevista nel terzo comma dell'articolo medesimo, oppure, dopo che sia stato fatto uso di questa facolta' - il dipendente viene dispensato dai servizio, sempre che non ricorra la applicazione dell'art. 49 e salvo il diritto al trattamento di quiescenza. L'aspettativa per motivi di salute puo' essere revocata quando, d'ufficio o a domanda dell'interessato, venga accertato, nei modi stabiliti nell'art. 93, che e' venuta a cessare la causa che l'aveva determinata.

Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art96 · fonte del testo