Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 maggio 1958 al 8 agosto 1965. Leggi il testo vigente →

All'avanzamento a scelta al grado di maresciallo di la classe sono ammessi, nei limiti dei posti disponibili, i marescialli di 2ª classe in possesso dei requisiti previsti dall'art. 75 e con almeno tre anni di anzianita' di grado, i quali nell'ultimo biennio abbiano conseguito classifica di ottimo e nei due anni precedenti la data dello scrutinio non abbiano riportato punizione di rigore o altra piu' grave. Per l'avanzamento di cui al presente articolo si osservano le disposizioni contenute nell'art. 94, commi secondo e terzo.

Testo in vigore dal 8 maggio 1958 al 8 agosto 1965

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1958-04-03;460~art100 · fonte del testo