Art. 100
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 maggio 1958 al 8 agosto 1965. Leggi il testo vigente →
All'avanzamento a scelta al grado di maresciallo di la classe sono ammessi, nei limiti dei posti disponibili, i marescialli di 2ª classe in possesso dei requisiti previsti dall'art. 75 e con almeno tre anni di anzianita' di grado, i quali nell'ultimo biennio abbiano conseguito classifica di ottimo e nei due anni precedenti la data dello scrutinio non abbiano riportato punizione di rigore o altra piu' grave. Per l'avanzamento di cui al presente articolo si osservano le disposizioni contenute nell'art. 94, commi secondo e terzo.
Testo in vigore dal 8 maggio 1958 al 8 agosto 1965
