Art. 113
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Salvo quanto disposto dall'art. 84 della presente legge, le Commissioni giudicatrici dei concorsi e degli esami di idoneita' previsti dalla presente legge sono nominate di volta in volta, con decreto del Ministro a sono costituite: da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a vice prefetto ispettore, presidente; da quattro membri scelti fra le seguenti categorie: funzionari dell'Amministrazione civile dell'interno, con qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe; funzionari di pubblica sicurezza con qualifica non inferiore a commissario: ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di grado non inferiore a maggiore. Esercita le funzioni di segretario un funzionario Dell'Amministrazione civile o di pubblica sicurezza con qualifica non superiore a consigliere di 1ª classe o commissario od un ufficiale del Corpo di grado non superiore a maggiore.
Testo in vigore dal 8 maggio 1958 al 8 agosto 1965
