Art. 81
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I vincitori del concorso di cui all'art. 80 sono ammessi a frequentare, nei limiti dei posti messi al concorso e secondo l'ordine di graduatoria risultante dalla media dei voti riportati nelle due prove, il corso allievi sottufficiali presso una scuola di polizia. Non sono ammessi al corso coloro i quali, successivamente alla ammissione al concorso, riportino punizione di rigore non inferiore a dieci giorni od altra piu' grave.
Testo in vigore dal 8 maggio 1958 al 8 agosto 1965
