((Il Ministro, riconosciuta la regolarita' dei procedimenti, approva le graduatorie di merito di cui agli articoli 93 e 94 e l'elenco degli idonei, secondo l'ordine di ruolo, alla promozione ad anzianita' congiunta al merito di cui all'articolo 94-bis. Le promozioni sono conferite nell'ordine di graduatoria. I vincitori del concorso per esame di merito precedono in ruolo i promossi a scelta, i quali, a loro volta, precedono i promossi per anzianita')).

Testo vigente dal 8 agosto 1965

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Che cosa è cambiato dal 8 agosto 1965

Confronto con la versione in vigore dal 8 maggio 1958 al 8 agosto 1965. 28 parole tolte, 48 parole aggiunte.

Il Ministro, riconosciuta la regolarita' dei procedimenti tolto: diaggiunto: , approva le graduatorie di merito di cui agli articoli tolto: 92, 93 e 94tolto: , approva le graduatorie degli idonei. La promozione e' conferita nell'ordine della graduatoria ed i aggiunto: e l'elenco degli idonei, secondo l'ordine di ruolo, alla promozione ad anzianita' congiunta al merito di cui all'articolo 94-bis. Le promozioni sono conferite nell'ordine di graduatoria. I vincitori del concorso per esame di merito tolto: sono iscritti nel ruolo dei marescialli di 3ª classe prima di quelli aggiunto: precedono in ruolo i promossi a sceltaaggiunto: , i quali, a loro volta, precedono i promossi per anzianita'.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-04-03;460~art95 · fonte del testo