Art. 89
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Il Ministro, riconosciuta la regolarita' del procedimento, con proprio decreto, approva la graduatoria e conferisce la nomina al grado di vicebrigadiere. La nomina e' conferita secondo l'ordine della, graduatoria, con decorrenza dalla data del decreto, e, in ogni caso, non anteriore alla data del decreto di cui all'ultimo comma dell'art. 86. I vicebrigadieri nominati ai sensi del presente articolo sono iscritti nel ruolo dopo l'ultimo pari grado nominato ai sensi dell'art. 86.
Testo in vigore dal 8 maggio 1958 al 31 dicembre 1975
