Art. 94
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All'avanzamento a scelta al grado di maresciallo di 3ª classe sono ammessi i brigadieri, con almeno quattro anni di anzianita' di grado e in possesso dei requisiti di cui all'art. 75, i quali nell'ultimo biennio abbiano conseguito classifica di ottimo, siano stati impiegati per almeno due anni nel grado di brigadiere o vicebrigadiere in servizio di polizia attiva o in servizi tecnici e non abbiano riportato, nei due anni precedenti la data dello scrutinio, punizione di rigore o altra piu' grave. Il giudizio sull'avanzamento e' espresso dalla Commissione di cui all'art. 112, la quale assegna un punto di merito da 1 a 30 per ciascuna delle seguenti categorie di titoli:
- 1)anzianita' di servizio nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;
- 2)qualita' fisiche, morali e di carattere;
- 3)titolo di studio;
- 4)corsi di istruzione e specializzazione e risultati conseguiti in precedenti esami di concorso;
- 5)esercizio del comando di reparto e qualita' professionali dimostrate durante la carriera e specialmente nel grado rivestito 6) benemerenze di servizio e di guerra. La somma a dei puniti cosi' assegnati e' divisa per il numero dei votanti, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito ai sottufficiale dalla Commissione.
Testo in vigore dal 8 maggio 1958 al 8 agosto 1965
