Art. 95
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Il Ministro, riconosciuta la regolarita' dei procedimenti di cui agli articoli 92, 93 e 94, approva le graduatorie degli idonei. La promozione e' conferita nell'ordine della graduatoria ed i vincitori del concorso per esame di merito sono iscritti nel ruolo dei marescialli di 3ª classe prima di quelli promossi a scelta.
Testo in vigore dal 8 maggio 1958 al 8 agosto 1965
