Art. 96
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L'avanzamento al grado di maresciallo di 2ª classe la luogo ad anzianita', seguendo l'ordine di ruolo. Allo avanzamento sono ammessi i marescialli di 3ª classe con almeno due anni di anzianita' di grado e in possesso dei requisiti previsti dall'art. 75, i quali abbiano conseguito, nell'ultimo biennio, classifica non inferiore a buono con tre e che non abbiano riportato, nei due anni precedenti la data dello scrutinio, punizione di rigore o altra piu' grave. La promozione e' conferita con decreto del Ministro, previo giudizio di idoneita' della Commissione di avanzamento di cui all'art. 112.
Testo in vigore dal 8 maggio 1958 al 8 agosto 1965
