Art. 13

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Il Consiglio regionale e' eletto a suffragio universale diretto, uguale e segreto, con sistema proporzionale e con utilizzazione dei voti residui in sede regionale, secondo le norme stabilite con legge regionale. La Regione e' ripartita in circoscrizioni elettorali rispettivamente corrispondenti ai circondari attualmente soggetti alla giurisdizione dei tribunali di Trieste, Gorizia, Udine, Tolmezzo e Pordenone. Il comune di Duino Aurisina, e' aggregato alla circoscrizione di Trieste ed i comuni di Erto-Casso e di Cimolais sono aggregati alla circoscrizione di Pordenone. Il numero dei consiglieri regionali e' determinato in ragione di uno ogni 20.000 abitanti o frazioni superiori a 10.000 abitanti, secondo i dati ufficiali dell'ultimo censimento.

Testo vigente dal 1 febbraio 1963 al 16 febbraio 2001 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1963-01-31;1~art13 · fonte su Normattiva