Art. 13
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Il Consiglio regionale e' eletto a suffragio universale diretto, uguale e segreto. Il numero dei consiglieri regionali e' determinato in ragione di uno ogni 20.000 abitanti o frazioni superiori a 10.000 abitanti, secondo i dati ufficiali dell'ultimo censimento.
Testo vigente dal 16 febbraio 2001 al 3 marzo 2013 · versione 7 su Normattiva