Art. 13
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 marzo 2013 al 24 febbraio 2026. Leggi il testo vigente →
(( Il Consiglio regionale e' eletto a suffragio universale diretto, uguale e segreto. 2. Il numero dei consiglieri regionali e' determinato in ragione di uno ogni 25.000 abitanti o frazioni superiori a 10.000 abitanti, secondo i dati desunti dall'ultima rilevazione ufficiale dell'ISTAT Movimento e calcolo della popolazione residente annuale antecedente il decreto di convocazione dei comizi elettorali.)) 11
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
La legge costituzionale 7 febbraio 2013, n. 1 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano a decorrere dalla legislatura successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale".
Testo vigente dal 3 marzo 2013 al 24 febbraio 2026 · versione 12 su Normattiva