Art. 7
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 febbraio 1963 al 23 agosto 2016. Leggi il testo vigente →
La Regione provvede con legge:
- 1)all'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti consuntivi;
- 2)alla contrattazione dei mutui ed alla emissione dei prestiti indicati nell'articolo 52;
- 3)all'istituzione di nuovi Comuni ed alla modificazione della loro circoscrizione e denominazione, intese le popolazioni interessate.
Testo vigente dal 1 febbraio 1963 al 23 agosto 2016 · versione 0 su Normattiva