Art. 7

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 agosto 2016 al 24 febbraio 2026. Leggi il testo vigente →

La Regione provvede con legge:

  • 1)all'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti consuntivi;
  • 2)alla contrattazione dei mutui ed alla emissione dei prestiti indicati nell'articolo 52;
  • 3)all'istituzione di nuovi Comuni ((, anche in forma di Citta' metropolitane,)) ed alla modificazione della loro circoscrizione e denominazione, intese le popolazioni interessate.

Testo vigente dal 23 agosto 2016 al 24 febbraio 2026 · versione 14 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge.costituzionale:1963-01-31;1~art7 · fonte su Normattiva