Art. 7
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 agosto 2016 al 24 febbraio 2026. Leggi il testo vigente →
La Regione provvede con legge:
- 1)all'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti consuntivi;
- 2)alla contrattazione dei mutui ed alla emissione dei prestiti indicati nell'articolo 52;
- 3)all'istituzione di nuovi Comuni ((, anche in forma di Citta' metropolitane,)) ed alla modificazione della loro circoscrizione e denominazione, intese le popolazioni interessate.
Testo vigente dal 23 agosto 2016 al 24 febbraio 2026 · versione 14 su Normattiva