Art. 4

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In armonia, con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonche' delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la Regione ha la potesta' di emanare norme legislative sulle seguenti materie:

  • 1)ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto;
  • 2)ordinamento degli enti para-regionali;
  • 3)circoscrizioni comunali;
  • 4)espropriazione per pubblica utilita' non riguardante opere a carico dello stato;
  • 5)viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
  • 6)miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere;
  • 7)impianto e tenuta dei libri fondiari;
  • 8)servizi antincendi;
  • 9)agricoltura, foreste e corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali;
  • 10)alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna;
  • 11)caccia e pesca;
  • 12)assistenza sanitaria ed ospedaliera;
  • 13)ordinamento delle camere di commercio;
  • 14)comunicazioni e trasporti di interesse regionale;
  • 15)sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative;
  • 16)contributi di miglioria in relazione ad opere pubbliche eseguite dalla Regione e dagli altri enti pubblici compresi nell'ambito del territorio regionale;
  • 17)turismo e industrie alberghiere.

Testo vigente dal 13 marzo 1948 al 20 gennaio 1972 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;5~art4 · fonte su Normattiva