Art. 4
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In armonia, con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonche' delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la Regione ha la potesta' di emanare norme legislative sulle seguenti materie:
- 1)ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto;
- 2)ordinamento degli enti para-regionali;
- 3)circoscrizioni comunali;
- 4)espropriazione per pubblica utilita' non riguardante opere a carico dello stato;
- 5)viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
- 6)miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere;
- 7)impianto e tenuta dei libri fondiari;
- 8)servizi antincendi;
- 9)agricoltura, foreste e corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali;
- 10)alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna;
- 11)caccia e pesca;
- 12)assistenza sanitaria ed ospedaliera;
- 13)ordinamento delle camere di commercio;
- 14)comunicazioni e trasporti di interesse regionale;
- 15)sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative;
- 16)contributi di miglioria in relazione ad opere pubbliche eseguite dalla Regione e dagli altri enti pubblici compresi nell'ambito del territorio regionale;
- 17)turismo e industrie alberghiere.
Testo vigente dal 13 marzo 1948 al 20 gennaio 1972 · versione 0 su Normattiva