Art. 4

In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali - tra i quali e' compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali - nonche' delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la regione ha la potesta' di emanare norme legislative nelle seguenti materie:

  • 1)ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto;
  • 2)ordinamento degli enti para-regionali;
  • 3)circoscrizioni comunali;
  • 4)espropriazione per pubblica utilita' non riguardante opere a carico prevalentemente e diretto dello Stato e le materie di competenza provinciale;
  • 5)impianto e tenuta dei libri fondiari;
  • 6)servizi antincendi;
  • 7)ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri;
  • 8)ordinamento delle camere di commercio;
  • 9)sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative;
  • 10)contributi di miglioria in relazione ad opere pubbliche eseguite dagli altri enti pubblici compresi nell'ambito del territorio regionale.

Testo vigente dal 20 gennaio 1972, tuttora in vigore · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;5~art4 · fonte su Normattiva