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[1]Sulla cassa sovvenzioni vengono concessi assegni vitalizi nelle proporzioni seguenti:
- a)uno su quindici, agl'impiegati civili dello Stato usciti dal servizio per infermita' o per eta' avanzata senza aver diritto a pensione;
- b)nove su quindici, alle vedove senza pensione di impiegati civili dello Stato morti in attivita' di servizio;
- c)quattro su quindici, alla prole orfana senza pensione (figli minorenni e figlie nubili anche se maggiorenni) di impiegati civili dello Stato morti in attivita' di servizio;
- d)uno su quindici, alle figlie nubili maggiorenni d'impiegati civili dello Stato morti in pensione, purche' il matrimonio dell'autore non sia avvenuto dopo l'abbandono del servizio attivo.
[2]Sono considerati come verificatisi in servizio attivo la morte e il matrimonio avvenuti in disponibilita', in aspettativa per riduzione di ruoli, o in altra qualsiasi posizione speciale che la legge equipari allo stato di attivita'.
Testo in vigore dal 22 dicembre 1906 al 24 gennaio 1924
